STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DENOMINATA
“ Il Centro Comasco, Forza Como”
Art. 1 – Denominazione, sede, simbolo.
1.) È costituita l’Associazione denominata “Il Centro Comasco, Forza Como”, associazione culturale e
sociale, senza fini di lucro, in seguito indicata come Associazione.
2.) L’Associazione ha sede nel Comune di Como. Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso
comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall’Organo di Amministrazione.
L’Associazione potrà istituire sedi periferiche, intese quali estensioni operative delle attività
dell’Associazione.
3.) Il simbolo ha la forma di scudo azzurro contenente, al suo interno, uno stemma della stessa forma, più
piccolo, nel quale è inserita una croce blu, su sfondo grigio, sormontata da un cerchio azzurro e dal
Monumento ai Caduti di Antonio Sant’Elia, stilizzato e avente alla base i colori della bandiera italiana. Sono
presenti le scritte “Il Centro Comasco” e “Forza Como”.
L’uso del simbolo è disciplinato da apposito regolamento stabilito dal Consiglio Direttivo.
Art. 2 – Durata
1.) La durata dell’associazione è illimitata
Art. 3 – Valori fondanti e principi di adesione
1.) Principi istituzionali: L’Associazione è retta dai principi di assenza di fine di lucro e democrazia interna,
impegnandosi a conformarsi pienamente alle normative vigenti in materia di associazioni.
2.) Valori civili e sociali: L’Associazione opera in attuazione e promozione dei valori di partecipazione,
trasparenza, solidarietà e uguaglianza.
3.) Impegno collettivo e dibattito: L’Associazione considera la partecipazione alla vita culturale, sociale e
amministrativa come un servizio di interesse collettivo, incoraggiando il protagonismo dei partecipanti e il
pluralismo delle voci in un contesto di corretto e sereno dibattito civile e confronto con tutte le componenti
della società civile.
4.) Orientamento etico, culturale e sociale: L’intera azione dell’Associazione è improntata ai principi della
cultura, dell’arte, della formazione civica e sociale, della partecipazione attiva e del miglioramento del
territorio e della qualità della vita del cittadino.
5.) Mentalità Aperta e Metodo Inclusivo: L’Associazione adotta e promuove un approccio laico, inclusivo e
dialogante, ispirato ai principi liberali e democratici intesi come metodi di convivenza civile e sociale basati
sul rispetto delle libertà individuali, sul pluralismo delle idee e sulla valorizzazione del confronto costruttivo,
al di là di ogni vincolo ideologico o schieramento partitico.
Art.4 – Finalità e scopo associativo
L’Associazione persegue le seguenti finalità di interesse collettivo e si propone come scopo primario:
1.) Scopo generale: Promuovere il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sociale,
culturale e amministrativa del Paese. Promuovere e realizzare attività culturali e di crescita sociale della
collettività. Sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi inerenti il proprio scopo, improntato alla cultura,
all’arte, alla formazione civica e alla vita sociale, nonché al miglioramento del territorio e della città.
2.) Sviluppo Territoriale: Sostenere e realizzare la crescita sociale del territorio. Favorire lo sviluppo
economico della comunità, compatibilmente con le risorse presenti sul territorio e con la realtà economica
del paese.
3.) Supporto e Servizi: Assicurare ai propri associati sostegno ed assistenza per la difesa dei principi e valori
etici e sociali e a difesa dei diritti soggettivi degli stessi, assumendo incarichi di rappresentanza e delega nei
confronti di organi amministrativi ed enti pubblici e privati. Promuovere attività di volontariato anche
mediante partecipazione ad enti ed associazioni già costituite.
Art. 5 – Attività (principali e accessorie o secondarie)
L’Associazione, per il raggiungimento delle sue finalità statutarie, potrà esercitare le attività descritte in
seguito.
1). Attività di interesse generale (attività principali)
L’Associazione si impegna a realizzare le seguenti attività che costituiscono il suo scopo primario e sono
esercitate in via esclusiva o prevalente:
avvalersi di risorse e competenze proprie e di esperti e collaboratori esterni
promozione di attività di formazione per il cittadino in relazione agli scopi dell’associazione.
promozione e realizzazione di eventi, rassegne e mostre d’arte, musica e cultura aperti alla cittadinanza.
promozione di iniziative di volontariato e di supporto per il miglioramento del decoro urbano e dei servizi
del territorio.
attività di ricerca, studio e diffusione di informazioni sui temi culturali, sociali e amministrativi locali.
2). Attività strumentali e accessorie
Per perseguire le proprie finalità e le attività di interesse generale di cui al punto 1, l’Associazione utilizzerà i
seguenti mezzi e strumenti e potrà compiere tutte le operazioni ad essi connesse:
cooperare con le associazioni, le organizzazioni e le istituzioni del territorio, pubbliche e private
organizzare incontri, convegni, dibattiti, valorizzando il pluralismo delle voci e promuovendo un corretto
confronto civile.
realizzare, stampare, distribuire libri, pubblicazioni, testate giornalistiche e ogni tipo di materiale
audiovisivo (filmati, registrazioni, fotografie) necessario al perseguimento dei propri scopi;
utilizzare strumenti internet, social network, forum e presidi multimediali affini, e acquisire nomi di
dominio sul web.
compiere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari ed eventualmente commerciali, che si rendessero
necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi associativi.
Art. 6 – Patrimonio
1.) Il patrimonio dell’Associazione è formato:
- dalle quote associative annuali (o periodiche), il cui ammontare sarà stabilito con delibera del Consiglio Direttivo;
- da beni mobili ed immobili che siano acquisiti in proprietà dall’Associazione;
- a donazioni, eredità e lasciti di privati;
- da rimborsi e concorsi spese, assegni, premi, sussidi, canoni erogati anche da Enti Pubblici e Privati (statali, regionali o locali);
- da proventi di sottoscrizioni, manifestazioni e altre iniziative promosse e curate dall’Associazione o da altri in suo favore;
- da ogni altra entrata che concorra ad aumentare l’attivo sociale;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
Art. 7 – Ammissione a soci
1.) adesione:
L’Associazione è aperta a tutti coloro che, condividendo pienamente i fini istituzionali, i principi e i valori
fondanti di cui all’Articolo 2 del presente Statuto, intendano partecipare alle attività dell’Associazione e
contribuire alla sua missione.
Possono essere ammessi come soci sia persone fisiche che Enti o Associazioni che perseguano scopi
analoghi e non in contrasto con le finalità dell’Associazione.
2). Procedura di ammissione
- Chiunque desideri aderire all’Associazione deve compilare relativo modulo con domanda scritta al Consiglio Direttivo, o a un suo delegato.
- La domanda conterrà l’impegno ad accettare e rispettare tutte le norme statutarie, l’eventuale regolamento interno e l’esplicita adesione ai valori e alle finalità dell’Associazione.
- Sull’ammissione dei nuovi soci delibera il Consiglio Direttivo o, su sua delega, il Presidente, il quale si pronuncia sull’accoglimento o rigetto della domanda nel più breve tempo possibile.
- In caso di rigetto, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitarne le motivazioni, fermo restando che il rigetto deve essere motivato dalla mancata condivisione dei valori o dalla non rispondenza ai requisiti dello Statuto.
- La qualifica di socio si acquisisce al momento dell’accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo e con il contestuale versamento della quota associativa annuale.
3.) qualifica di socio
La qualifica di socio si intende acquisita a tempo indeterminato, fatto salvo l’obbligo del socio di rinnovare
annualmente la propria adesione tramite il versamento della quota associativa stabilita dal Consiglio
Direttivo.
Non può essere trasmessa per atto tra vivi. Tutti i soci maggiorenni in regola con il versamento della quota
hanno diritto di voto in Assemblea, fatto salvo quanto stabilito dalla legge e dal presente Statuto.
4.) Soci Fondatori (Clausola di Garanzia) I Soci Fondatori sono coloro che hanno partecipato alla
costituzione dell’Associazione. Mantengono un ruolo di garante statutario, e avranno diritto di nomina
maggioritaria o esclusiva, qualora istituito, per la composizione del Comitato di Garanzia (Art. 22)
Art. 8 – Diritti e doveri dei soci
1.) Diritti dei Soci
Tutti i soci ordinari e sostenitori, tranne i soci ad honorem in regola con il versamento della quota
associativa, hanno il diritto di:
svolgere le eventuali cariche associative ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese
documentate sostenute per l’espletamento dell’incarico.
partecipare alle assemblee ed esercitare il diritto di voto per l’approvazione e le modifiche statutarie e dei
regolamenti, per l’approvazione dei bilanci, per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione e per ogni
altro argomento posto.
partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione.
prendere visione di tutta la documentazione inerente l’attività dell’Associazione (statuto, regolamenti,
bilanci e verbali dell’Assemblea) secondo le modalità stabilite dal regolamento interno.
presentare proposte, mozioni, istanze e candidature agli organi associativi e, in generale, concorrere
attivamente alla vita e all’attività dell’Associazione in conformità con i valori fondanti.
recedere dall’Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2). Doveri dei Soci
I soci sono tenuti a:
osservare le norme del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente
prese dagli organi associativi.
versare puntualmente la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, entro i termini fissati:
agire in coerenza con i valori fondanti e le finalità dell’Associazione di cui agli articoli 3, operando per il
buon nome dell’Associazione e astenendosi da ogni comportamento che possa danneggiarla;
contribuire, secondo le proprie possibilità e competenze, alla realizzazione delle attività dell’Associazione;
Art. 9 – Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio si perde per:
1.) recesso del socio dall’Associazione, purché ne dia comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; Il recesso
ha effetto immediato dal ricevimento della comunicazione, fermo restando che la quota associativa versata
per l’anno in corso non è rimborsabile;
2.) decadenza della qualità di socio dichiarata dal Consiglio Direttivo per:
Contro la delibera di esclusione, il socio può ricorrere all’Assemblea dei soci, in prima convocazione utile,
entro trenta (30) giorni dalla comunicazione. L’Assemblea delibera in via definitiva.
5.) il socio dimessosi, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né
può vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
mancato pagamento della quota associativa annuale entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo; dopo
tale termine, il socio sarà considerato decaduto, previo eventuale sollecito scritto;
Decesso: morte del socio;
perdita dei requisiti necessari per l’ammissione, come definiti dall’Articolo 7 del presente Statuto;
3.) esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che:
tenga un comportamento o ponga in essere azioni gravemente contrarie ai valori fondanti e ai principi
dell’Associazione (art. 3), o che arrechi danni materiali e/o morali all’Associazione;
non ottemperi agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti o dalle deliberazioni degli organi
sociali;
4.) prima di procedere all’esclusione, al socio devono essere contestati per iscritto gli addebiti che gli
vengono mossi, concedendogli un termine non inferiore a quindici (15) giorni per presentare le sue difese e
giustificazioni scritte.
La delibera di esclusione, motivata e adottata dal Consiglio Direttivo, deve essere comunicata al socio
interessato mediante lettera raccomandata (o altro mezzo idoneo che ne attesti il ricevimento, la pec) con
ricevuta di ritorno, raccomandata consegnata a mano o altro mezzo oggi non ancora previsto che certifichi la
presa atto del ricevimento della delibera di esclusione.
Art. 10 – Organi sociali
Sono Organi dell’Associazione:
- L’Assemblea dei Soci.
- Il Consiglio Direttivo.
- Il Presidente.
- Il Collegio dei Revisori, ove la sua nomina sia prevista dalla legge o sia deliberata dall’Assemblea Soci
- Il Comitato di Garanzia, ove sia nominato dal Consiglio Direttivo secondo quanto stabilito dal presente Statuto.
Gli organi sociali elettivi rimangono in carica per tre anni e i loro componenti possono essere riconfermati.
Art. 11 – Assemblea dei soci
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione e rappresenta la totalità degli aderenti.
1.) Diritto di voto e partecipazione
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni ordinari e sostenitori,
in regola con il versamento della quota associativa. Ogni socio ha diritto a un solo voto.
È ammessa la delega scritta a un altro socio avente diritto al voto. Ciascun socio non può presentare più di
due (2) deleghe per ogni votazione. Il voto è di norma palese tranne che per le cariche sociali, per le quali si
procede a scrutinio segreto.
Possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, personalità e rappresentanti esterni su invito del
Consiglio Direttivo o del Presidente.
Art. 12 – Competenze dell’Assemblea
1 Assemblea Ordinaria
- Elegge il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo e, se previsti, i membri del Collegio dei Revisori. Nomina, su proposta del Consiglio Direttivo, i membri del Comitato di Garanzia, ove istituito.
- Approva annualmente il rendiconto economico-finanziario (o bilancio d’esercizio) e, ove redatto dal Consiglio Direttivo, il bilancio di previsione per l’esercizio successivo.
- Delinea le linee guida e gli indirizzi programmatici delle attività associative in via preventiva.
- Approva i Regolamenti e le loro modifiche.
- Delibera sul cambio di sede legale e su tutti gli altri argomenti posti all’Ordine del Giorno che non rientrino nelle competenze dell’Assemblea Straordinaria.
1 Assemblea Straordinaria
- delibera sulle modifiche del presente Statuto.
- delibera sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio residuo.
- delibera su ogni altro argomento di particolare rilevanza o gravità, come ad esempio la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.
- delibere relative alla modifica dell’art. 3 (valori fondanti e principi di adesione), dell’art. 4 (finalità e scopo associativo) e l’art. 27 (scioglimento e devoluzione del patrimonio) richiedono il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) di tutti i Soci aventi diritto al voto in entrambe le convocazioni.
Art. 13 – Convocazione dell’Assemblea
1.) Convocazione e frequenza
L’Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente.
In via straordinaria: quando sia ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo o sia richiesto da almeno un
decimo (1/10) dei soci.
2.) Modalità di convocazione
La convocazione deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo della prima e della seconda
convocazione, e va effettuata con almeno quindici (15) giorni di preavviso.
La comunicazione deve avvenire mediante avviso affisso all’albo della sede o tramite comunicazione scritta
(e-mail, pec o altro mezzo idoneo a garantirne la ricezione, inclusa la pubblicazione sul sito web
dell’Associazione o, se ritenuto opportuno, a mezzo stampa).
Art. 14 – Modalità di voto e validità dell’Assemblea
1.) Modalità di voto
Il voto è, di norma, palese e può essere espresso per alzata di mano o per iscritto. In caso di parità nelle
votazioni, prevale il voto del Presidente.
Quorum Costitutivi e Deliberativi
| Tipo di Assemblea | 1ª Convocazione (Presenze) | 1ª Convocazione (Voti) | 2ª Convocazione (Presenze) | 2ª Convocazione (Voti) |
| Ordinaria | Maggioranza assoluta dei soci (50% + 1). | Maggioranza dei presenti. | La validità prescinde dal numero dei presenti. | Maggioranza dei presenti. |
| Straordinaria | Maggioranza assoluta dei soci (50% + 1). | Due terzi (2/3) dei soci presenti. | Presenza di almeno un terzo (1/3) dei soci. | Maggioranza dei presenti. |
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo
verbale ovvero mediante pubblicazione dello stesso sul sito web dell’Associazione.
Art. 15 – Consiglio Direttivo (organo di amministrazione)
1). Composizione e durata
- Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione e di esecuzione delle delibere assembleari.
- È composto da un numero dispari di membri, da un minimo di tre (3) a un massimo di sette (7), compreso il Presidente.
- Il Consiglio Direttivo in prima formazione è composto dai soci fondatori.
- I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea dei Soci e rimangono in carica per tre (3) anni e sono rieleggibili. d)
- Tutte le cariche sono svolte a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per l’espletamento dell’incarico.
- Se nel corso del triennio vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione per cooptazione; i membri cooptati rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera la ratifica o la sostituzione.
Art. 16 – Competenze dell’Organo di Amministrazione
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservati per legge o
per Statuto all’Assemblea. In particolare, è competente a:
- esegue le delibere dell’Assemblea e cura l’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione.
- È composto da un numero dispari di membri, da un minimo di tre (3) a un massimo di sette (7), compreso il Presidente.
- predispone annualmente il rendiconto economico-finanziario (bilancio consuntivo) e, ove redatto, il bilancio di previsione da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione.
- deliberare il programma annuale di attività e i progetti operativi, in coerenza con gli indirizzi generali definiti dall’Assemblea.
- Ammissione e Esclusione: Deliberare sull’ammissione, la decadenza e l’esclusione dei Soci ai sensi degli Art. 7 e 9.
- predisporre gli eventuali regolamenti da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
- nomina, tra i suoi membri, le cariche operative quali il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario Generale Organizzativo, definendo le loro specifiche mansioni e deleghe.
- Istituisce e nomina eventuali figure di supporto o coordinamento non facenti parte del Consiglio (es. Responsabili delle sedi periferiche o delle aree tematiche).
- deliberare sull’assunzione di personale dipendente, di consulenti esterni e definire i contratti relativi.
Art. 17 – Funzionamento dell’Organo di Amministrazione
- Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo (1/3) dei suoi membri.
- La convocazione è inviata con almeno cinque (5) giorni di preavviso e deve contenere l’Ordine del Giorno.
- In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a due (2) giorni.
- Le riunioni possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, purché sia garantita l’identificazione dei partecipanti.
- Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.
- Le delibere sono assunte a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- nomina, tra i suoi membri, le cariche operative quali il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario Generale Organizzativo, definendo le loro specifiche mansioni e deleghe.
- Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto verbale a cura del Segretario Generale Organizzativo e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.
Art. 18 – Il Presidente
1.) Ruolo e Rappresentanza
- Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti di legge di fronte a terzi e in giudizio.
- È eletto dall’Assemblea dei Soci e dura in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo (tre anni) ed è rieleggibile.
- Il presidente all’atto della costituzione dell’associazione è uno dei soci fondatori.
2). Competenze
Il Presidente ha i seguenti compiti:
- Esecuzione: Esegue le delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e sovrintende all’andamento generale dell’Associazione.
- Convocazione: Convoca e presiede l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, stabilendone l’Ordine del Giorno.
- Amministrazione: Può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere all’incasso di mandati di pagamento, delegando tali funzioni al Tesoriere.
- Potere di Spesa: Esercita il potere di firma sui mandati di pagamento e sui contratti, nei limiti stabiliti dalle delibere del Consiglio Direttivo.
- Voto Prevalente: In caso di parità nelle votazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea (in seconda convocazione), il suo voto è prevalente.
Art. 19 – Il Vicepresidente
1.) Ruolo e Nomina
- Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.
- Il Vicepresidente all’atto della costituzione dell’associazione è uno dei soci fondatori.
- Sostituisce il Presidente in tutte le sue attribuzioni in caso di assenza, impedimento o cessazione dalla carica, subentrando in tutte le sue funzioni legali e di rappresentanza.
2.) Competenze
- In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vicepresidente assume tutti i poteri e le deleghe attribuitegli.
- Svolge le funzioni che gli sono delegate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, operando in stretta collaborazione con il Presidente per l’ordinaria amministrazione.
Art. 20 – Il Segretario Generale Organizzativo
1.) Ruolo e Nomina
- Il Segretario Generale Organizzativo è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.
- Il Segretario Generale Organizzativo all’atto della costituzione dell’associazione è uno dei soci fondatori.
- Cura la gestione organizzativa interna dell’Associazione e svolge la funzione di verbalizzazione.
2.) Competenze
- Redige i verbali delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e ne cura la conservazione.
- Cura la tenuta e l’invio della corrispondenza dell’Associazione e l’aggiornamento dell’Albo Soci.
- Su indicazione del Presidente, provvede agli adempimenti relativi alla convocazione degli Organi Sociali.
- Collabora con il Presidente per il coordinamento delle attività operative, delle aree tematiche e dei Responsabili delle sedi periferiche, ove nominati.
Art. 21 – Il Tesoriere
1.) Ruolo e Nomina
- Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.
- Il Tesoriere all’atto della costituzione è uno dei soci fondatori.
- È responsabile della gestione economico-finanziaria dell’Associazione, operando su delega del Presidente.
2.) Competenze
- Tiene la contabilità, cura la conservazione dei documenti contabili e fiscali, e provvede alle riscossioni e al pagamento delle spese.
- Predispone la bozza del rendiconto economico-finanziario e del bilancio di previsione (ove redatto) da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo.
- Cura la gestione del patrimonio dell’Associazione, operando congiuntamente o disgiuntamente con il Presidente, secondo le disposizioni del Consiglio Direttivo.
Art. 22 – Organismo di mediazione (Comitato di Garanzia)
1.) Funzione
- L’Organismo di Mediazione è demandato al Comitato di Garanzia, ove istituito dal Consiglio Direttivo.
- Il Comitato di Garanzia funge da collegio arbitrale per la risoluzione di eventuali controversie interne che dovessero insorgere tra i soci, tra i soci e gli organi dell’Associazione, o tra gli organi stessi.
- Il Comitato di Garanzia esercita una funzione di Alta Sorveglianza e Vigilanza sull’operato del ConsiglioDirettivo e dell’Assemblea, per assicurare la costante coerenza di ogni atto associativo con i valori fondanti (art. 3) e le finalità (art. 4). Può invitare gli Organi a riesaminare delibere ritenute in contrasto con lo spirito del presente Statuto, senza che l’invito abbia effetto sospensivo.
2.) Composizione e Procedura
- Il Comitato di Garanzia è composto da tre (3) membri, due dei quali sono scelti obbligatoriamente tra i Soci Fondatori che ne abbiano fatto richiesta. I membri sono nominati dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, scelti tra i soci con particolari requisiti di esperienza, onorabilità e indipendenza, o anche tra personalità esterne.
- In prima istanza all’atto della costituzione dell’associazione i tre (3) membri sono scelti tra i soci fondatori.
- I membri durano in carica tre anni e non sono rieleggibili consecutivamente.
- Il Comitato decide in via irrituale, quale amichevole compositore e senza formalità di procedura, fatto salvo il principio del contraddittorio. Le sue decisioni sono inappellabili.
Art.23 – Libri Sociali
L’Associazione deve tenere, a cura del Segretario Generale Organizzativo (o suo delegato), i seguenti Libri Sociali obbligatori:
- Il Libro degli Associati, contenente i nominativi di tutti i soci, con l’indicazione della loro qualifica e la data di ammissione e di eventuale cessazione.
- Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell’Assemblea, con i relativi allegati.
- Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Collegio dei Revisori e del Comitato di Garanzia, ove nominati.
I soci hanno diritto di consultare i Libri Sociali secondo le modalità stabilite dal Regolamento Interno.
Art. 24 – Scritture Contabili e Documenti
1.) Obblighi Contabili
L’Associazione deve tenere le scritture contabili e i documenti richiesti dalla legge per una corretta
rappresentazione dei fatti gestionali.
2). Rendiconto Economico-Finanziario
Il Consiglio Direttivo è tenuto a redigere e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il rendiconto
economico-finanziario (bilancio consuntivo) annuale e, ove redatto, il bilancio di previsione.
3.) Trasparenza
Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione
economica, finanziaria e patrimoniale dell’Associazione.
Art. 25 – Esercizio Sociale
L’esercizio sociale dell’Associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il rendiconto economico-finanziario (bilancio consuntivo) deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell’esercizio e sottoposto all’Assemblea per l’approvazione entro i successivi due (2) mesi.
Art. 26 – Organo di Controllo (Collegio dei Revisori)
1.) Obbligatorietà e Limiti
L’Assemblea dei Soci provvede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico (Revisore Unico
o Collegio dei Revisori), nei casi previsti dalla legge. In particolare, la nomina è obbligatoria quando siano
superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: € 110.000,00;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: € 220.000,00;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
- Tale obbligo di nomina cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
2.) Competenze
- L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, in particolare in relazione all’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e al suo concreto funzionamento.
- Esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- Può esercitare, al superamento dei limiti di legge, la revisione legale dei conti.
- In caso di nomina, i suoi membri partecipano di diritto, senza voto, alle adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.
Art. 27 – Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio
1.) Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati, in conformità con quanto previsto dall’Articolo 12.
2.) Devoluzione del Patrimonio
In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 5 del D.Lgs. 111/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentita l’Assemblea e salvo quanto previsto dalla legge.
Art. 28 – Disposizioni Finali (e Norme di Rinvio)
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni vigenti in materia di
associazioni non riconosciute, in particolare quelle contenute nel Codice Civile e, se l’Associazione acquisirà
la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS), quelle contenute nel Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e
successive modifiche e integrazioni, e relative norme attuative
Arti 29 – Disposizioni Transitorie
1). Primo Consiglio Direttivo e cariche sociali.
I componenti del primo Consiglio Direttivo e gli Organi Sociali iniziali sono nominati con atto costitutivo e rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile per l’elezione, da tenersi al termine del loro mandato triennale.
2.) Validità
Il presente Statuto entra in vigore immediatamente alla data dell’atto costitutivo dell’associazione.
